
Riceviamo e con piacere pubblichiamo una replica di Marco Bazzoni ad un articolo apparso qualche giorno fa su questo blog, i due testi possono sembrare in conflitto tra loro, in realtà sono due modi diversi di intepretare una materia complessa come la sicurezza sul lavoro.
Internet è anche questo, condivisione di idee per dare la possibilità al lettore di maturare una coscienza propria.
Prima di analizzare nel dettaglio quanto scritto da Valerio, occorre fare una premessa fondamentale per comprendere meglio il seguito.
Nella sua analisi Valerio fa una sostanziale confusione tra fonti del diritto, procedimenti di accertamento di reato, processi e giurisprudenza e infatti mescola tra di loro legislatori, organi di vigilanza,procura della repubblica, GIP, ecc.
Una cosa invece sono le fonti normative, cioè le leggi dello Stato, che stabiliscono gli obblighi (nel caso in esame, quelli che il datore di lavoro deve rispettare per tutelare salute e sicurezza dei lavoratori) la cui inadempienza costituisce un reato.
Una cosa ben diversa, anche se conseguenti alle fonti, sono gli aspetti giudiziari e quindi l’ accertamento del reato stesso, la conseguente azione penale o civile, le sentenze di primo e secondo grado e infine le sentenze della Cassazione. Queste ultime poi (la cosiddetta giurisprudenza) definiscono solo delle linee guida interpretative delle fonti, ma non si sostituiscono certe alle fonti stesse.
Quello che il D.Lgs.106/09 del governo Berlusconi, su spinta delle associazioni imprenditoriali, ha fatto è stato stravolgere una fonte normativa relativa alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (cioè il D.Lgs.81/08) a uso e consumo dei datori di lavoro, nell’ ambito di una più ampia politica, attuata di concerto col ministro Sacconi, di riduzione degli obblighi a carico degli imprenditori e di conseguenze dei diritti per i lavoratori (che purtroppo sta proseguendo con l’ accoppiata Monti / Fornero).
Ovviamente quello che Berlusconi e Sacconi non hanno potuto stravolgere è stata l’ aspetto giudiziario legato alla tutela della salute e della sicurezza, anche se, come è ben noto, sarebbe loro sicuramente piaciuto mettere il bavaglio anche ai giudici, notoriamente “comunisti”.
La richiesta di procedura di infrazione è nata appunto da un’ analisi delle fonti normative e in particolare delle non conformità delle leggi italiane (a seguito della promulgazione del D.Lgs.106/09) rispetto alle Direttive comunitarie (89/391/CEE e successive).
Per quanto riguarda l’ aspetto giudiziario, faremo comunque ulteriori considerazioni a seguire.
E’ indubitabile che scopo principale del D.Lgs.106/09 è stato la deresponsabilizzazione di datori di lavoro e manager.
Addirittura nella sua prima stesure (31/03/09) era prevista in maniera esplicita la cosiddetta “norma salva-manager”, cioè l’ articolo 10 bis comma 1, lettera d), che recitava:
“Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’ igiene sul lavoro il non impedire l’ evento equivale a cagionarlo a condizione che l’ evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59, e 60 [preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medici competenti, lavoratori, lavoratori autonomi] del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate”.
Ma anche nella stesura definitiva, il D.Lgs.106/09, ha sancito una netta diminuzione di responsabilità del datore di lavoro nell’ attuare gli obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dapprima modificando l’ articolo 16 comma 3, che ora recita:
“La delega di funzioni non esclude l’ obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’ obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’ articolo 30, comma 4.”
e successivamente aggiungendo all’ articolo 51 il comma 3-bis, che stabilisce che:
“Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’ impiego dei fondi interprofessionali di cui all’ articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’ articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese,tra cui l’ asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’ articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività”.
Pertanto la vigilanza a capo del datore di lavoro e dei dirigenti (grazie allo strumento della sub-delega introdotto dal comma 3-bis all’ articolo 16), grazie al D.Lgs.106/09, può essere ora dimostrata secondo l’ asseverazione da parte di organismi paritetici (e quindi anche datoriali) dei sistemi di organizzazione e di gestione.
Ed è evidente, nonostante quanto dice Valerio, che un tale impianto normativo (vigilanza a carico del delegante asseverata da un organismo datoriale) non era assolutamente contenuto nel precedente D.Lgs.626/94, che non prevedeva nemmeno in maniera chiara lo strumento della delega, né prevedeva per niente lo strumento della sub-delega.
Il problema è che la deresponsabilizzazione del datore di lavoro e dei dirigenti introdotta dal D.Lgs.106/09, non comporta solo la loro deresponsabilizzazione in caso di accertamento di reato da parte degli organi pubblici di vigilanza dovuto a mancato adempimento di uno o più degli obblighi stabiliti dal D.Lgs.81/08, ma di conseguenza anche la deresponsabilizzazione nei casi in cui, a seguito del mancato adempimento, derivi un infortunio o una malattia professionale e cioè per i reati di omicidio o lesioni colpose (o volontarie).
A proposito del significato riduttivo dato da Valerio al termine “asseverare” è bene osservare che, a di là delle definizioni da vocabolario, nell’ ordinamento giuridico italiano si parla di “perizia asseverata” quando l’ estensore della stessa ne conferma la certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità”, attestandone, con un’ ulteriore dichiarazione apposta nella perizia stessa, la veridicità e “rispondendo così penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali” in essa contenuti.
E’ quindi evidente che l’ asseverazione fatta dall’ organismo paritetico ha un valore decisamente più importante, rispetto a quanto vuole fare credere Valerio.
Ma anche se fosse demandato al solo Organismo di Controllo interno (ex D.Lgs.231/01) la verifica dell’ efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza, torneremo al punto di partenza, se non peggio in quanto, checcé se ne dica, l’ Organismo di Controllo è di fatto un reparto interno all’ azienda da controllare e nonostante tanta bella teoria è nelle mani del datore di lavoro, anche se ovviamente non in maniera ufficiale. Il controllore è controllato di fatto dal controllato!
Concludendo l’ analisi del diritto (e ripetiamo non dell’ aspetto giudiziario), ribadiamo che il D.Lgs.106/09 ha di fatto modificato pesantemente il D.Lgs.81/08 a uso e consumo dei soli datori di lavoro e dirigenti, introducendo di fatto ancora una norma salva-manager.
Il D.Lgs.81/08, come fonte di diritto, stabilisce ora che datore di lavoro e dirigenti possono delegare i loro obblighi non delegabili, e dimostrare la vigilanza in capo al delegato, mediante la semplice asseverazione di un organismo datoriale o peggio ancora di un Organismo di vigilanza interno, con evidenti ripercussioni non solo nel caso di reati derivanti dal D.Lgs.81/08 stesso, ma soprattutto di quelli derivanti dal Codice Penale.
La correttezza di tale analisi è dimostrata dal fatto che la Commissione Europea, su tali modifiche ha aperto la procedura di infrazione nei confronti dell’ Italia anche su tale. E questo è un dato di fatto e non filosofia spicciola.
In merito all’ aspetto giuridico, sicuramente parallelamente allo stravolgimento del D.Lgs.81/08 (e non dimentichiamo la radicale riduzione dell’ apparato sanzionatorio) il governo Berlusconi ha fatto molto anche per ridurre le possibilità di controlli da parte di Organi statali di controllo, ad esempio eliminando l’ ISPESL (a proposito Valerio se ne è dimenticato e lo cita ancora tra degli Organi di Vigilanza).
In merito infine alle sentenze di primo e secondo grado e alla giurisprudenza, sulla quale Valerio costruisce parte della sua tesi di critica alla petizione, ci preme sottolineare che, come in moltissimi altri casi, le sentenze spesso si contraddicono le une con le altre, anche a causa di una scarsità di chiarezza a livello legislativo.
Ci preme a tale proposito ricordare che una recente sentenza della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione (la 395/20 del 28/06/12) ha annullato i precedenti due gradi di giudizio in cui un datore di lavoro era stato condannato per omicidio colposo di un proprio dipendente.
Motivando l’ annullamento la Cassazione afferma che si può configurare “in linea di principio, in caso di una valida ed efficace delega di funzioni in materia di sicurezza, formalmente adottata ed espressamente accettata dal delegato, un indiscutibile trasferimento a terzi della posizione di garanzia gravante sul datore di lavoro, circa gli obblighi in materia di prevenzione e sorveglianza antinfortunistica”.
In questo caso, anche se l’ infortunio avvenne nel 2004 e quindi con vigente ancora il D.Lgs.626/94, i giudici della Cassazione hanno accolto la tesi, che ora, grazie al D.Lgs.106/09, è diventata diritto, che la delega di funzioni esclude gli obblighi di garanzia a capo del datore di lavoro, senza nemmeno preoccuparsi di verificare eventuali colpe “in eligendo” o “in vigilando”.
Non possiamo che immaginarci cosa succederà nella futura giurisprudenza, quando la responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti, sarà ulteriormente ridotta, se non annullata del tutto, in virtù dello stravolgimento del D.Lgs.81/08 operato dal D.Lgs.106/09.
Ci preme infine un ultima osservazione. Valerio insiste molto sul fatto che un’ azienda, al di là dei vari sistemi di gestione della sicurezza, è veramente virtuosa nella tutela dei propri lavoratori, se ha un registro infortuni immacolato e non ha sanzioni da parte degli Organi pubblici di controllo. Forse è vero, ma solo in teoria.
Sappiamo benissimo infatti che nel registro infortuni finiscono solo gli infortuni “ufficiali” (gli stessi che l’INAIL usa per sottostimare il fenomeno infortunistico italiano), ma non certo quelli fatti passare come incidente domestico o quelli avvenuti a lavoratori in nero.
Come sappiamo benissimo che spesso e volentieri gli Organi pubblici di controllo chiudano spesso uno o entrambi gli occhi in funzione del potere delle aziende da controllare. Per la Thyssen Krupp di Torino non vennero redatti verbali di prescrizione, né emesse sanzioni da parte della ASL a proposito dell’ assoluta mancanza di sistemi di sicurezza antincendio, ma non si può certo dire che la Thyssen Krupp fosse azienda virtuosa!
Marco Bazzoni-Operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Marco Spezia, Ingegnere e tecnico della sicurezza sul lavoro
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